Art. 3.

      1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Durante l'intera durata della procedura espropriativa, fino al giorno della vendita del bene pignorato, il debitore può presentare al giudice competente per l'esecuzione domanda di rateizzazione del debito per un massimo di dilazione corrispondente a trentasei rate mensili».